Il Garante delle Comunicazioni “ha stabilito che le spese di recesso non possono eccedere il canone mensile mediamente pagato dall’utente”, insieme ad altre novità a tutela di coloro che vogliono recedere da un contratto o cambiare operatore – sia TV che delle telecomunicazioni.
Oggi l’AGCOM ha confermato che sono state aggiornate le “Linee guida sulle modalità di dismissione e trasferimento dell’utenza nei contratti per Adesione”, con la delibera 487/18/CONS.
Il primo punto riguarda i costi di recesso in caso di disdetta da parte del cliente o passaggio ad altro fornitore. Com’è risaputo non sono previsti solo nel caso di modifiche unilaterali del contratto. Ebbene, l’Autorità, “dando attuazione alle novità normative introdotte dalla Legge Concorrenza, ha innanzitutto chiarito che la disciplina delle spese di recesso deve applicarsi a tutti i costi che gli operatori addebitano agli utenti quando questi ultimi recedono dal Contratto”.
Ciò vuol dire che devono considerarsi inclusi i costi sostenuti dagli operatori per dismettere o trasferire l’utente, commisurati al valore del contratto, “ma anche a quelli relativi la restituzione degli sconti erogati in caso di offerte promozionali, nonché ai costi relativi al pagamento delle rate residue dei prodotti e ai servizi offerti congiuntamente al servizio principale”.
In sintesi la restituzione degli sconti dovrà essere equa e proporzionata al valore del contratto ed alla durata residua della promozione, non totale. “Gli utenti che recedono anticipatamente dal contratto potranno scegliere se continuare a pagare le rate residue (relative ai servizi e ai prodotti offerti congiuntamente al servizio principale) o pagarle in un’unica soluzione”, si legge nella nota del Garante.
“Solo in questo modo, secondo l’Autorità, sarà garantita all’utente la piena libertà di recedere dal contratto”. Infine è stato ribadito che la rateizzazione dei servizi non potrà eccedere i 24 mesi. “In linea con quanto stabilito dalla legge sulla concorrenza, sono stati poi rafforzati gli obblighi informativi e di comunicazione, stabilendo, in particolare, l’obbligo per gli operatori di rendere note tutte le spese che l’utente dovrà sostenere in corrispondenza di ogni mese in cui il recesso potrebbe essere esercitato”.